Art. 1.

      1. È istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l'Istituto superiore di studi per la formazione, la ricerca e l'intervento per la costruzione di processi di pace, la trasformazione nonviolenta dei conflitti e la promozione dell'eguaglianza sociale (ISSPaCE), di seguito denominato «Istituto», con compiti di studio e ricerca, di formazione, di proposta e programmazione di interventi per la trasformazione dei conflitti sociali e per la prevenzione del disagio sociale, della violenza urbana e della marginalità.
      2. Il Ministro della solidarietà sociale, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Istituto.
      3. Il Ministro della solidarietà sociale presenta ogni due anni, entro il 15 aprile, una relazione al Parlamento sull'attività dell'Istituto nonché sulle azioni intraprese da soggetti diversi operanti nell'ambito delle finalità del medesimo Istituto.
      4. Per il funzionamento dell'Istituto è disposto lo stanziamento di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2007.
      5. All'onere di cui al comma 4, pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.